Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, si legge all’art. 1. Il lavoratore che non è in possesso del certificato o è privo del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

L’art. 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli privi del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ed in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il decreto, all’art. 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino; il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni, ma dalla medesima somministrazione, quindi immediatamente.

Dal 15 ottobre 2021 e fino a giorno 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19, recita l’art. 2. Le disposizioni si applicano anche al magistrato onorario mentre, si specifica, le disposizioni non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sull’obbligo di green pass e, secondo l’art. 1 del decreto, definiscono entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Multe non solo per i dipendenti che vengono beccati sul posto di lavoro sprovvisti di green pass, ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl prevede infatti siano loro a controllare, con multe, per chi non lo fa, che vanno da 400 a 1000 euro.

Via libera ai prezzi calmierati per i tamponi in farmacia fino al 31 dicembre 2021; il costo scende infatti a 15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni. E’ previsto il tampone gratuito per i soggetti “fragili” ed esentati dalla vaccinazione.

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Di admin